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Con la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 è stato completamente riformato il Capo V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme sulle Regioni, le Province e i Comuni. La riforma assume un carattere essenziale in quanto giunge a conclusione di un lungo cammino verso il decentramento amministrativo e legislativo avviato con la Legge n° 59 del 1997 (Legge Bassanini), con il D.Lgs 469/1997 e il D.Lgs 112 del 1998. Il nuovo testo istituzionale, infatti, opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali, in risposta ai principi di sussidiarietà e federalismo e del partenariato indicati a livello europeo nel Libro Bianco sulla Governance.

Un elemento di grande rilievo che caratterizza tutto l’impianto della riforma costituzionale è l’opportunità che viene data alle Regioni e agli Enti locali di utilizzare una più ampia potestà legislativa per progettare e implementare delle nuove e più efficaci soluzioni di politica attiva del lavoro. In modo particolare le competenze in materia di  formazione professionale risultano totalmente ridisegnate secondo un modello che assegnata alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in detta materia.

Il principio di sussidiarietà, infatti, al quale si ispira l’intera riforma del titolo V, può favorire l’implementazione di interventi di politica attiva mirati alle singole realtà regionali e provinciali, in un’ottica di sempre maggiore aderenza delle politiche del lavoro e della formazione alle esigenze di un dato territorio e dei suoi abitanti, anche in ragione delle diverse caratteristiche dei mercati del lavoro locali.

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